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Nel caso di iscritto ad una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 il quale sia cessato dal servizio il 31 dicembre 1953, si considera, come retribuzione annua contributiva da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quella al 31 dicembre 1953 calcolata, seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo, della legge predetta e con l'aggiunta dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, qualora l'ente dal quale l'iscritto dipendeva lo abbia concesso al proprio personale con effetto non posteriore al 1 gennaio 1954.
Testo in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010
