Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo stesso in nessun caso si considera superiore a lire 90.000.

Testo in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1236~art5 · fonte del testo