All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.
Testo vigente dal 17 giugno 1952
