Alle categorie dei personali indicate nell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Universita' agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtu' della legge 4 agosto 1894, n. 397 e successive modificazioni. Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'art. 8 della citata legge n. 934.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art21 · fonte del testo