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Tra le forme di impiego in mutui, di cui ai punto 4° dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o societa' aventi partecipazione azionaria stato di maggioranza diretta o indiretta. Il punto 5° dell'articolo anzidetto e' sostituito dal seguente: "5°: in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonche' agli enti morali ed alle societa' costituite con lo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case popolari ed economiche, sempreche' tali enti e societa' abbiano ottenuto il contributo statale". Nei casi di sovvenzione di cui al punto 6° del predetto articolo, a favore dei dipendenti degli Enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le agevolazioni fiscali previste dai commi primo e secondo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prescindendosi, per il personale predetto, dalle formalita' di contratto.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 22 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art39 · fonte del testo