Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1966

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1956 al 1 marzo 1966. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, e' sostituito dal seguente: "Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000. Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra"aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N.759.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art8 · fonte del testo