La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e' estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.

Testo vigente dal 2 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1972

    Illegittimità dichiarata
    15 marzo 1972

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane. Così deciso in Roma, nella sede della Cor…

    Art. 27 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 8 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;85~art8 · fonte su Normattiva