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Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972.

Testo in vigore dal 2 marzo 1968 al 2 luglio 1972

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;85~art9 · fonte del testo