Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerino anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523. Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, puo' essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'artilo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.
Testo vigente dal 16 agosto 1965
