Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, e' riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote: vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o piu' orfani, il 90 per cento; orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o piu' orfani, il 70 per cento; genitori: il 50 per cento; collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o piu' fratelli o sorelle, il 50 per cento. Rimangono ferme le norme concernenti la riversibilita' per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art6 · fonte su Normattiva