Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, pero', che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 145.600.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art2 · fonte su Normattiva