Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione e' costituito:

  • a)dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
  • b)dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo sui detto che abbia determinato il raggiungimento della anzianita' minima richiesta per il diritto a pensione. Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per ogni campagna. Nel caso di pensione diretta di privilegio: l'aliquota indicata alla lettera a) e' considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667; la quota di pensione prevista dalla lettera 5) e' maggiorata di un decimo. Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso puo' essere considerata superiore ad 1.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2025

    Questione inammissibile
    17 luglio 2025

    In forza del principio della cosiddetta neutralizzazione della contribuzione nociva, è possibile escludere dal computo del trattamento pensionistico, con riferimento alle diverse tipologie di contributi di volta in volta oggetto di scrutinio, la contribuzione accreditata dopo la maturazione del requisito contributivo minimo, ove produttiva di un depauperamento del trattamento già virtualmente maturato e, dunque, di un effetto irragionevole, in quanto antitetico alla funzione fisiologica dei contributi previdenziali, finalizzati all’incremento della pensione. (Precedenti: S. 224/2022 - mass. 45161; S. 264/1994 - mass. 20858).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, che compromette l’iter logico–argomentativo delle censure sia sulla rilevanza, sia sulla manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e dell’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui, per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo. La rimettente omette di considerare il chiaro disposto dell’art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, il quale, al fine di ottenere un’unica pensione attraverso il meccanismo del cumulo gratuito, impone di utilizzare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, così costituendo un autonomo ostacolo all’accoglimento della domanda di neutralizzazione – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, ugualmente non considerata, nemmeno a fini di un mero distinguishing – rispetto alla regola scandita in materia di totalizzazione, di cui la corrispondente previsione dettata per il cumulo gratuito riproduce la dizione testuale centrale, a esclusione del vincolo del calcolo esclusivamente contributivo. A prescindere dalla decisività o meno di tale profilo di differenza, per invocare l’applicazione del principio di neutralizzazione anche al meccanismo del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, sarebbe stato comunque necessario promuovere un’autonoma e distinta questione di legittimità costituzionale sulla disposizione normativa da ultimo citata). (Precedenti: S. 20/2025 - mass. 46672; S. 184/2024 - mass. 46420; S. 177/2024 - mass. 46432; S. 112/2024 - mass. 46247; O. 152/2023 - mass. 45732; S. 173/2018 - mass. 40166; S. 61/1999 - mass. 24521).

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 83/2006

    Questione infondata
    3 marzo 2006

    Alla luce del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui "la regola della non confrontabilità" dei sistemi previdenziali "incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza", va escluso che nella specie tale limite sia stato superato, attesa la diversità di funzione cui assolve l'aliquota prevista dalla norma come quella evocata come tertium comparationis . Infatti, il trattamento pensionistico diretto di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, non può essere posto a confronto con il trattamento pensionistico privilegiato dei dipendenti statali, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1973, poiché per i dipendenti degli enti locali l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma della norma censurata (0,66667) assicura la soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato, mentre per i dipendenti statali la percentuale prevista (0,80) per il calcolo della pensione di privilegio costituisce l'unica aliquota applicabile. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, comma quarto, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui stabilisce che - ai fini della pensione diretta di privilegio dei dipendenti degli enti locali per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 824 - l'aliquota indicata alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo deve essere considerata in nessun caso inferiore a 0,66667, invece che a 0,80, così come previsto per i dipendenti statali dall'art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. > >- Sentenze citate n. 433/2005, nn. 297 e 345/1999, n. 454/1993.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art3 · fonte su Normattiva