Il trattamento di quiescenza nella forma della indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' pari alla pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, moltiplicata per il coefficiente fisso 9. Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo della indennita' diretta una volta tanto e' pari alla meta' di quello determinato in applicazione del comma precedente.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art11 · fonte su Normattiva