Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.
Testo vigente dal 2 maggio 1981
Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.
Testo vigente dal 2 maggio 1981
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art3 · fonte su Normattiva