Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a se' stante.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art1 · fonte su Normattiva