Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti. Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di cessazione, si determinano: la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese intero; la rispettiva retribuzione annua contributiva. Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno 120 mesi e, per un'aliquota - pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 120 - quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 120. Nei caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma, delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art31 · fonte del testo