L'importo annuo lordo della, pensione diretta - e cosi' pure quello della pensione diretta di privilegio - in nessun caso puo' superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio. L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso puo' essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al collina precedente.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art30 · fonte del testo