Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza e' determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.
Testo vigente dal 16 maggio 1955
