Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia gessato o cessi dal servizio:

  • a)dopo almeno quindici anni di servizio utile, in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
  • b)dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);
  • c)dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b). Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 658/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Ai fini della concessione della pensione privilegiata, la specifica diversità dei sistemi pensionistici dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali e soprattutto, la diversa natura dei rapporti intercorrenti, nei due casi, tra l'Amministrazione competente a liquidare la pensione ed il dipendente giustifica, senza implicazioni discriminatorie, la disciplina, sub artt. 33 u.c. r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7 comma secondo L. 11/4/1955 n. 379, che, nei confronti dei soli dipendenti di enti locali, pone un termine perentorio (tre anni dalla cessazione del servizio) per la presentazione della correlativa istanza. Ed invero - a differenza dello Stato che eroga la prestazione nei confronti di propri dipendenti - gli istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, amministrando soltanto il rapporto di quiescenza relativo ai rapporti d'impiego di dipendenti di enti locali, hanno l'onere di compiere tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto del trattamento privilegiato senza restare necessariamente vincolati dagli accertamenti compiuti dagli enti datori di lavoro, estranei all'obbligazione pensionistica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, u.c., r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7, comma secondo, L. 11/4/1955 n. 379, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 73/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 169 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art7 · fonte del testo