Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e all'art. 8, lettera c) e ultimo comma. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art42 · fonte del testo