La facolta' di riscatto, prevista per i dipendenti da societa' telefoniche dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' estesa nei limiti, con le modalita' e con le condizioni stabiliti dall'articolo stesso, anche a coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. La disposizione di cui al precedente comma integra, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Testo vigente dal 15 gennaio 1963
