A decorrere dal 1 gennaio 1966, l'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

  • 1)al coniuge solo, il 60 per cento;
  • 2)a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione e' calcolata secondo le seguenti aliquote:
  • 1)un figlio, il 60 per cento;
  • 2)ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi. In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' riliquidata secondo le norme precedenti".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art6 · fonte su Normattiva