L'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:

  • a)per la vedova quando contragga matrimonio;
  • b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
  • c)per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art5 · fonte su Normattiva