Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790
Art. 5 — Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto a pensione
L'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:
- a)per la vedova quando contragga matrimonio;
- b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
- c)per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa".
Testo vigente dal 29 luglio 1967
