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Qualora l'indice medio annuo nazionale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno 1965, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data del 31 dicembre 1965, si provvedera' ad un adeguamento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1 gennaio 1966, limitatamente all'80 per cento del loro ammontare. Analogamente si provvedera' ad un adeguamento limitato all'80 per cento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del precedente adeguamento, ogniqualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avra' subito una ulteriore variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento rispetto all'indice che ha dato luogo al precedente adeguamento, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'adeguamento stesso. La misura del predetto adeguamento, da stabilirsi in una stessa percentuale per tutte le pensioni alle quali viene applicata, sara' cosi' determinata: in caso di variazione in aumento del predetto indice: in misura tale che il relativo valore capitale risulti pari allo 0,95 per cento delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte agli iscritti dalla data del 10 gennaio 1966 o, per gli adeguamenti successivi al primo, dalla data della precedente variazione, e fino a tutto l'anno precedente a quello in cui ha decorrenza l'adeguamento; in ogni caso la misura dell'adeguamento non potra' superare la percentuale di aumento dell'indice del costo della vita che ha dato luogo alla variazione; in caso di variazione in diminuzione del predetto indice: in misura pari a quella della variazione stessa, ma comunque contenuta, per ciascuna pensione, entro i limiti corrispondenti all'importo dell'ultima variazione in aumento; in ogni caso la pensione adeguata non potra' risultare di importo inferiore a quello della pensione iniziale: si considerano pensioni iniziali, a tal fine, quelle maturate anteriormente al 1 gennaio 1964, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonche' le pensioni maturate a datare dal 1 gennaio 1964. La variazione da apportare all'importo delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociali, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo, ed avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alle variazioni previste al primo e secondo comma del presente articolo. Il decreto che determina le variazioni indichera' i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione a quanto e' stabilito nel precedente terzo comma.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 27 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art9 · fonte su Normattiva