Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Art. 10 — Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974. Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni. Il valore unitario di ciascun punto e' stabilito nella seguente misura: a decorrere dal 1 gennaio 1976: per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400; per i punti accertati per il periodo novembre 1974 - luglio 1975: L. 1.008; a decorrere dal 1 gennaio 1977: L. 1.260; a decorrere dal 1 gennaio 1978: L. 1.512; a decorrere dal 1 gennaio 1979: L. 1.714; a decorrere dal 1 gennaio 1980: L. 1.910. Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 306/1987

    Questione inammissibile
    30 settembre 1987

    I profili di incostituzionalita` prospettati nell'ordinanza di rimessione non possono investire genericamente un intero sistema normativo, ma devono essere analiticamente riferiti a specifiche disposizioni, pena l'inammissibilita` della questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli art. 3 e 38, comma secondo, Cost., e relativa agli artt. 9 e 10, L. 3 giugno 1975, n. 160; alla L. 27 febbraio 1978 n. 41 (in particolare art. 1); alla L. 21 dicembre 1978 n. 843 (in particolare art. 18); e al D.L. 23 dicembre 1977 n. 942 convertito nella L. n. 41 del 1978 cit., nella parte in cui riservano diverso trattamento a varie categorie di pensionati in ordine all'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale e all'aumento del costo della vita; questione prospettata, peraltro, senza chiarire ne` la categoria cui apparteneva il ricorrente nel giudizio principale, ne` il relativo petitum).

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  • Sentenza n. 12/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    Il diverso sistema perequativo previsto dal legislatore per le pensioni pari o inferiori al minimo e per quelle superiori al minimo negli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto l'intrinseca eterogeneità delle categorie poste a raffronto esclude che sia leso il suddetto principio che presuppone l'identità od almeno la omogeneità delle situazioni messe a confronto; ne' il legislatore era costituzionalmente vincolato ad adottare indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo il composito criterio di perequazione - consistente nella applicazione di due aumenti, l'uno percentuale e l'altro in quota fissa (art. 10, commi primo e terzo, legge n. 160 cit.) - prescelto per le pensioni superiori al minimo in base alla duplice esigenza di contenere il loro lievitare e, al tempo stesso, di assicurare che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in attività, in modo almeno da correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33.)

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  • Sentenza n. 349/1985

    Questione infondata
    17 dicembre 1985

    Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dagli artt. 36 e 38 Cost. scaturisce una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa: proporzionalità ed adeguatezza, che non debbono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Ciò, però, non comporta automaticamente la necessaria ed integrale coincidenza tra il livello della pensione e l'ultima retribuzione poiché lascia sempre sussistere una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per l'attuazione, anche graduale, dei suddetti principi, così come consente di dettare discipline con carattere temporaneo e contingente introduttive di sistemi non rispondenti a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che possono accettarsi solo in quanto restino in vigore per pochi anni. Di conseguenza, non può ritenersi costituzionalmente illegittimo il sistema perequativo previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (che ha sostituito quello della legge 30 aprile 1969, n. 153, che aveva determinato la perequazione automatica delle pensioni in base ad un criterio di aumento percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT), essendo stato abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, dall'art. 21 della legge n. 730 del 1983, la quale ha disposto che la perequazione automatica torni ad operare per tutte le forme previdenziali solo in cifra percentuale, in base agli stessi indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria, mentre con l'art. 10 della successiva legge n. 140 del 1985 si è disposto, proprio allo scopo di riparare agli effetti negativi della legge n. 160 del 1975, che le pensioni erogate dalle gestioni speciali dovranno essere valutate con i criteri previsti dalle normative delle singole gestioni e secondo le possibilità economiche di esse. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali sopra richiamati - degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che con il sistema perequativo istituito da questa disposizione - fondato su due elementi, i quali, per la scarsa incidenza di quello variabile e la preponderante rilevanza di quello fisso, avrebbero causato il c.d. fenomeno dell'appiattimento - nonché con l'estensione di esso alle gestioni speciali previste dal detto art. 1 del d.l. 942 del 1977, sarebbero stati violati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, riferibili non solo alla retribuzione, ma anche al trattamento pensionistico). - S. n. 26/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art10 · fonte su Normattiva