Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. ((Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento)). 7 L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 giugno 1975, n. 160

7

La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1976.

Testo vigente dal 20 giugno 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    La definizione della sfera temporale di applicazione dei regimi perequativi delle pensioni operata dagli artt. 10, quinto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160 e 19, primo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (esclusione dalla perequazione automatica per il primo anno successivo a quello della decorrenza della pensione) non esorbita dal ragionevole uso della discrezionalità che l'art. 38 Cost. - secondo costante giurisprudenza della Corte - attribuisce al legislatore, chiamandolo ad adempiere i precetti costituzionali in tema di previdenza. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160 e 19, primo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153.)

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 10 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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