Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Testo vigente dal 18 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;724~art5 · fonte del testo