Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare
Art. 6
Resta immutata l'efficacia degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n. 724.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
Resta immutata l'efficacia degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n. 724.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-01-02;14~art6 · fonte del testo