Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente art. 1 e' istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un "Fondo assegni complementari" alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 5. Per l'amministrazione di detto Fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Testo vigente dal 18 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;724~art2 · fonte del testo