I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

  • a)per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;
  • b)per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' iscritto e che ha cessato di prestare servizio;
  • c)per il riscatto dei periodi di navigazione compiuto su navi battenti bandiera estera;
  • d)per i cuochi ed i domestici borghesi imbarcati su navi militari.

Testo vigente dal 18 settembre 1950

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;724~art4 · fonte del testo