Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177.
Testo vigente dal 18 settembre 1950
Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177.
Testo vigente dal 18 settembre 1950
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;724~art7 · fonte del testo