Alle maggiori spese derivanti dall'art. 4, lettera d), sara' fatto fronte mediante prelevamento dal "fondo a disposizione" iscritto al capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del capitolo 84 dello stesso stato di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;724~art8 · fonte del testo