Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge. Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo gelo e rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall'art. 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sia superiore alla nuova misura degli assegni previsti dal presente articolo, si continuera' a corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno nella misura prevista dalla legge precitata.

Testo vigente dal 6 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-11;33~art4 · fonte del testo