A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale nonche' degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.
Testo vigente dal 27 maggio 1958
