Ai titolari di rendita, vitalizia costituita in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilita' permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilita' permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta ai cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi. E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebitera' alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 1952, n. 33

1

con decorrenza dal 1 luglio 1950

La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."

Testo vigente dal 21 febbraio 1952

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1949 al 21 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 gennaio 1952, n. 33

    La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art7 · fonte del testo