All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 62 milioni, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1948-49 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le entrate iscritte al capitolo n. 92-bis relativo al provento dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

Testo vigente dal 22 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art21 · fonte del testo