Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge possono essere estese, mediante deliberazioni degli organi competenti, con facolta' di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime al personale dei Comuni, delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, societa' ed aziende, considerati nel secondo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.
tolto: E' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri miglioramenti sul trattamento economico in vigore al 31 marzo 1940-XVIII.
tolto: I Comuni e le Provincie potranno adottare, quando occorra, in deroga ad ogni contraria disposizione, i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.
tolto: Il presente articolo non e' applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-04-16;237~art10 · fonte del testo