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[1]Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge possono essere estese, mediante deliberazioni degli organi competenti, con facolta' di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime al personale dei Comuni, delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, societa' ed aziende, considerati nel secondo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.
[2]E' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri miglioramenti sul trattamento economico in vigore al 31 marzo 1940-XVIII.
[3]I Comuni e le Provincie potranno adottare, quando occorra, in deroga ad ogni contraria disposizione, i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.
[4]Il presente articolo non e' applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
