Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. 221 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilita', comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, per cessazioni dal servizio o per morte avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate nella misura del dieci per cento.
tolto: Sono del pari aumentate del dieci per cento le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.
tolto: Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono pero' eccedere quelli determinati in base agli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
tolto: La concessione dell'aumento e' disposta a domanda degli interessati, salva la facolta' per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio quando non ricorra l'applicazione del precedente terzo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-04-16;237~art6 · fonte del testo