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[1]Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilita', comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, per cessazioni dal servizio o per morte avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate nella misura del dieci per cento.

[2]Sono del pari aumentate del dieci per cento le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

[3]Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono pero' eccedere quelli determinati in base agli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

[4]La concessione dell'aumento e' disposta a domanda degli interessati, salva la facolta' per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio quando non ricorra l'applicazione del precedente terzo comma.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-04-16;237~art6 · fonte del testo