Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del precedente art. 6 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del predetto articolo le frazioni di lire dieci.
[2]Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il citato art. 6.
[3]Si applica per l'aumento suddetto l'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.
[4]Contro le liquidazioni degli aumenti, o contro la mancata Concessione degli aumenti stessi, e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703. Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 605.
[5]I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1940-XIX.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
