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[1]Per le pensioni ordinarie dirette e di riversibilita' comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui al primo comma del precedente articolo 6, relative a cessazioni dal servizio successive alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aumento di cui allo stesso articolo e' concesso in misura ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese intercorso tra la data stessa e quella di effettiva cessazione dal servizio.

[2]Il presente articolo non si applica alle pensioni liquidate ai sensi del successivo articolo 9.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-16;237~art8 · fonte del testo