[1]Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra.

[2]L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da L. 66.000 a L. 159.000 annue.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art10 · fonte su Normattiva