Art. 10 — Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria
Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.
Testo vigente dal 12 agosto 1971
