Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1983 al 1 novembre 1987. Leggi il testo vigente →

A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge. A decorrere dalla stessa data e' istituito un supplemento dell'indennita' di cui al precedente comma nella misura mensile di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita' o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.

Testo in vigore dal 16 marzo 1983 al 1 novembre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-03-03;65~art1 · fonte su Normattiva