[1]I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1958, alle seguenti misure:

[2]Arcivescovo di sede metropolitana............ L. 1.686.484 Arcivescovi, vescovi, abati, prelati.......... L. 1.592.791 Canonici, prima e seconda dignita............. L. 374.775 Canonici, altre dignita', ed uffici di teologo e penitenziere. L. 327.927 Canonici semplici..................... L. 281.080 Beneficiati minori.................... L. 187.387 Parroci.......................... L. 327.927 Vicari curati autonomi.................. L. 187.387 Economi spirituali (assegno)............... L. 117.117

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1078~art1 · fonte del testo