L'articolo 43 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1 luglio 1973 al limite di annue L. 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3 milioni 135 mila. Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art24 · fonte su Normattiva