I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente. La percentuale per le spese di culto e' calcolata silla base delle congrue cosi' aumentate.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1078~art2 · fonte del testo