I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'articolo 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31.
Testo vigente dal 14 agosto 1974
