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Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 25 aprile 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 105/1980

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1980

    La denuncia del giudice a quo investe la norma in questione non per un vizio autonomo, ma unicamente quale disposizione di rinvio formale e, non recettizio, alla disciplina dell'art. 3 del D.P.R. n. 797 del 1955 (in tema di individuazione della qualità di capofamiglia al fine dell'attribuzione del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli a carico). Pertanto, una volta ricondotta a legittimità la predetta norma, a seguito di contestuale pronuncia di parziale incostituzionalità, la relativa questione risulta conseguentemente non fondata. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 26 febbraio 1963, n. 329). - V. S. n. 6/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 3 Testo unico gli assegni familiari · Art. 2 Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;329~art2 · fonte del testo