Art. 2
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Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 25 aprile 1968
